Art. 7.
(Finanziamento).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, in aggiunta ai fondi disponibili delle amministrazioni interessate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di complessivi 45 milioni di euro per il triennio 2006-2008, da destinare alla regione Lazio.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite per il cofinanziamento dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento del costo delle opere.

 

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      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.